2010-04-09

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Statuto


Art.1 - Denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Cassa Rurale di Treviglio”con sede in Treviglio.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative.

Art.2 - Finalità e principi ispiratori

La Fondazione non ha scopo di lucro.
La Fondazione si propone di promuovere, nell’ambito della Regione Lombardia, lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico, sulla base del principio di sussidiarietà, volto a rafforzare i legami solidaristici e a far crescere la responsabilità sociale delle imprese.
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di assistenza sociale e sanitaria, educazione, istruzione, ricreazione, culto.
La Fondazione persegue le proprie finalità assegnando contributi a favore di progetti ed iniziative, nonché effettuando un’azione di promozione ed eventualmente di gestione diretta dei medesimi.
Nell’esercizio della sua attività, la Fondazione si ispira ai principi dell’insegnamento sociale cristiano.

Art.3 - Attività strumentali

La Fondazione porrà in essere tutte le attività ritenute opportune per il conseguimento del proprio scopo istituzionale.

In particolare, la Fondazione:

a) promuove la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata a favore di progetti ed iniziative relative agli scopi istituzionali;
b) promuove la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative relative agli scopi istituzionali;
c) collabora con altre organizzazioni private o pubbliche impegnate in iniziative coerenti con il raggiungimento dello scopo;
d) promuove e sostiene la costruzione di una rete di collaborazione fra tutti i soggetti operanti nel territorio di competenza disponibili a realizzare iniziative conformi agli scopi statutari;
e) amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
f) partecipa ovvero concorre alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private, società di persone o di capitali la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art.4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione é costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo.

Il patrimonio si incrementa per effetto di:

a) elargizioni, oblazioni, donazioni e disposizioni testamentarie in forma di bene mobile o immobile, fatte da enti o da privati, nonché contributi pervenuti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione. Tali beni potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori e comunque in conformità con gli scopi istituzionali;
b) la quota, non superiore in ogni caso al venti per cento di reddito, che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con propria deliberazione, disponga di destinare ad incremento del patrimonio.

Art.5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

a) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
b) i contributi, elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
c) i ricavi ed i proventi derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
d) le somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall’incremento del patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono destinate al funzionamento della Fondazione stessa e alla realizzazione dei suoi scopi.

Art.6 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l’Assemblea dei Sostenitori;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Art.7 - Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero dispari compreso tra un minimo di sette e un massimo di undici membri, parte nominati dalla Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio e parte eletti dall’Assemblea dei Sostenitori tra i Sostenitori stessi, secondo le seguenti quote:

- in caso di sette membri: cinque nominati dalla Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio e due eletti dall’Assemblea dei Sostenitori;
- in caso di nove membri: sei nominati dalla Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio e tre eletti dall’Assemblea dei Sostenitori;
- in caso di undici membri: sette nominati dalla Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio e quattro eletti dall’Assemblea dei Sostenitori.

Il numero di membri del successivo Consiglio di Amministrazione viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione uscente nell’ultimo trimestre di durata del suo mandato.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati.
I consiglieri di spettanza della Cassa vengono nominati da questa con decorrenza dalla stessa data in cui l’Assemblea dei Sostenitori nomina, a norma del successivo art. 13, i consiglieri di sua spettanza.
Sempre in tale data scade l’intero Consiglio di Amministrazione precedente.
Il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è incompatibile con quello di consigliere regionale, provinciale o comunale oppure di componente delle giunte regionali, provinciali o comunali.

Qualora durante il mandato venisse a mancare, per qualsiasi ragione, un membro del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione:

- da parte della Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, qualora il membro venuto meno sia stato nominato dalla Cassa stessa;
- con cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, qualora il membro venuto meno sia stato eletto dall’Assemblea dei Sostenitori; in tal caso il consigliere cooptato rimane in carica fino alla successiva Assemblea dei Sostenitori che provvederà alla nomina del nuovo consigliere.

Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della sua nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione.

L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.
Contro tale decisione è possibile ricorrere di fronte al Collegio dei Probiviri che delibera in via definitiva.
La carica di Consigliere non è retribuita.

Art.8 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
b) nominare il Segretario Generale;
c) deliberare in merito all’accettazione dei Sostenitori;
d) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di comitati, composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, che concorrano allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione;
e) predisporre e approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo;
f) predisporre ed approvare il bilancio preventivo;
g) deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati o donazioni nonché all’acquisto e alienazione di beni immobili;
h) stabilire le direttive sulle erogazioni della Fondazione e deliberare le singole erogazioni, su proposta del Segretario;
i) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
l) approvare i regolamenti interni;
m) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
n) deliberare su eventuali modifiche statutarie della Fondazione;
o) deliberare lo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio.

Art.9 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, almeno quattro volte all’anno, o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, inviato tramite qualsiasi strumento anche telematico, contente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e del relativo ordine del giorno con almeno tre giorni di preavviso.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.10 - Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Sostenitori;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione;
d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.
Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri Consiglieri.

Art.11 - Comitato d’onore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato d’onore attribuendo tale qualità a personalità di spicco che per qualità, titoli o attività, possano dare alla Fondazione un contributo di opera e prestigio.

Art.12 - I Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, ogni altro soggetto o ente privo di personalità giuridica, che contribuisca significativamente all’attività della Fondazione con un contributo in denaro, con l’attribuzione di beni materiali o immateriali oppure con un’attività professionale.

Il Consiglio di Amministrazione determina con uno specifico regolamento i requisiti, la durata e le modalità connesse alla qualifica di Sostenitore, nonché l’eventuale suddivisione in distinte categorie.
La qualifica di Sostenitore è deliberata insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art.13 - L’Assemblea dei Sostenitori

L’Assemblea dei Sostenitori si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 31 maggio di ogni anno, alla presenza del Consiglio di Amministrazione, del Segretario della Fondazione nonché di eventuali soggetti esterni.
L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso affisso nella sede della Fondazione almeno quindici giorni prima della data stabilita.
L’Assemblea, presieduta dal Presidente della Fondazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Sostenitori presenti.
L’Assemblea è momento di rendicontazione, confronto e analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.
Durante l’Assemblea vengono presentati il bilancio consuntivo, le strategie e i programmi della Fondazione. Su tali temi i Sostenitori possono richiedere chiarimenti e formulare proposte e suggerimenti.

All’Assemblea spetta inoltre il compito di eleggere una quota dei membri del Consiglio di Amministrazione, come previsto dal precedente art.7, nonché il membro di sua spettanza del Collegio dei Probiviri, come previsto dal successivo art. 16.

Art.14 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce natura, durata, remunerazione e qualifica del rapporto.
Il Segretario è responsabile operativo dell’attività della Fondazione ed in particolare:

- partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Sostenitori;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere dei suddetti organi;
- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative predisponendo i mezzi necessari per la loro concreta attuazione;
- dirige gli uffici e il personale di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni e coordina i volontari della Fondazione.

Art.15 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati:

- per quanto riguarda i tre membri effettivi, due dalla Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, uno dei quali scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili che sarà il presidente, ed il terzo dall’Assemblea dei Sostenitori;
- per quanto riguarda i due membri supplenti, uno dalla Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, e l’altro dall’Assemblea dei Sostenitori.

Il Collegio dei revisori deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.
I revisori assistono alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.
Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
Le cariche non sono retribuite, salvo rimborsi per spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.16 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati uno dalla Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, uno dall’Assemblea dei Sostenitori ed il terzo d’accordo fra i primi due e dura in carica tre anni; in caso di disaccordo sulla nomina del terzo Probiviro questi verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo su istanza della parte più diligente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme;
- deliberare, quale organo d’appello, circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
La carica non è retribuita.

Art.17 - Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Sostenitori devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

Art.18 - Bilancio ed esercizio

L’esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre e approvare entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che renda conto del perseguimento della missione dell’organizzazione. Alla relazione deve essere allegato l’elenco completo dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l’indicazione dell’importo delle singole erogazioni.

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.
Il bilancio e la relativa relazione, unitamente all’elenco dei contributi erogati e alla relazione del Collegio dei Revisori, devono essere presentati e distribuiti all’Assemblea dei Sostenitori.

Art.19 - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costitutivi con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.20 - Estinzione

In caso di estinzione dell’Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altra organizzazione non a scopo di lucro, con finalità statutarie analoghe, preferibilmente nel territorio della provincia di Bergamo e comunque destinato a fini di pubblica utilità su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Art.21 - Norme residuali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.